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Rete fognaria, niente ingegnere idraulico. L’Ordine: “Il Comune spieghi”

by Redazione 24 Dicembre 2015 716 5 min di lettura
 Rete fognaria, niente ingegnere idraulico. L’Ordine: “Il Comune spieghi”

In merito all’approvazione di una delibera di giunta che dà l’ok definitivo al progetto sulla rete fognaria di Santa Croce e Punta Secca, è intervenuto con una nota l’ordine degli Ingegneri di Ragusa, presieduto dal santacrocese Vincenzo Dimartino, che contesta il mancato affidamento dell’incarico a un ingegnere competente in materia (idraulico in questo caso) e minaccia di adire le vie legali. Ecco il testo della missiva indirizzata al sindaco di Santa Croce e al dirigente dell’Ufficio Tecnico comunale:

“Si apprende da notizie di stampa (La Sicilia del 21/12/2015) che Codesto Comune, attraverso il proprio Ufficio Tecnico composto da “3 architetti e 6 geometri ben preparati”, ha potuto fare a meno di spendere 30.000,00 euro per incaricare un ingegnere libero professionista esterno per la progettazione della rete fognaria. Premesso quanto sopra, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ragusa, a seguito di delibera di Consiglio del giorno 22 Dicembre 2015, precisa quanto segue: le competenze professionali sono regolamentate da apposite leggi che prescindono dalla discrezionalità della singola Amministrazione e , nel caso specifico, la giurisprudenza ha confermato in modo chiaro e ineccepibile che la progettazione di reti idriche e fognarie compete esclusivamente agli ingegneri.

Il capo IV del Regolamento per le professioni d’ingegnere e di architetto, approvato con regio decreto 2537/1925 disciplina l’oggetto e i limiti delle competenze spettanti alle due figure professionali. In particolare, l’art. 51 dispone che: “Sono di spettanza della professione d’ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare e utilizzare i materiali direttamente o indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie e ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine e agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo”.

Fondamentale, nel dettato normativo appena riportato, è la locuzione costruzioni di ogni specie, espressione nella quale si possono far rientrare, per esempio:
– le costruzioni stradali,
– le opere igienico – sanitarie (acquedotti, fognature ed impianti di depurazione),
– gli impianti elettrici,
– le opere idrauliche,
– le opere di edilizia civile.
Il successivo art. 52 del medesimo regio decreto precisa, al comma 1, che: “Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative”.

Tuttavia, al comma 2, precisa che: “Le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico e il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364 per l’antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall’architetto quanto dall’ingegnere”.

Come ricordato anche recentemente nella sentenza n. 354/2008 del T.A.R. Calabria, “è infatti pacifico che la progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche, che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, sia di pertinenza degli ingegneri”. Perciò, “l’affidamento dell’incarico per la realizzazione di opere per il recupero, risanamento e potenziamento della rete di distribuzione idrica comunale non può essere riconducibile all’alveo della progettazione di “opere di edilizia civile”, ma piuttosto rientra nell’ambito delle opere di ingegneria idraulica, che, ai sensi degli artt. 51 e 54 del precitato r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537, va considerata come testualmente esclusa dalla competenza degli architetti. In definitiva è, quindi, da escludere che l’incarico in questione possa essere conferito ad architetti, rientrando nella competenza esclusiva degli ingegneri, come espressamente attribuita ex lege”.

Allo stesso modo, il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 2938/2000, ha affermato che: “Tale regola discende dall’interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli artt. 51, 52 e 54 del r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537, Approvazione del regolamento per le professioni d’ingegnere e di architetto, che riservano alla competenza comune di architetti e ingegneri le sole opere di edilizia civile; mentre attribuiscono alla competenza generale degli ingegneri, quelle concernenti: le costruzioni stradali, le opere igienico sanitarie (depuratori, acquedotti, fognatura e simili), gli impianti elettrici, le opere idrauliche, le operazioni di estimo, estrazione di materiali, le opere industriali; ferma rimanendo per i soli architetti, la competenza in ordine alla progettazione delle opere civili che presentino rilevanti caratteri artistici e monumentali (art. 52, comma 2, cit.) che conserva però alla concorrente competenza degli ingegneri, secondo la regola generale, la parte tecnica degli interventi costruttivi de quibus”.

Considerato quanto sopra, si chiede a Codesto Comune di fornire nel più breve tempo possibile chiarimenti in merito alla vicenda in oggetto. Riservandosi sin d’ora, qualora i chiarimenti non pervenissero in tempi brevi o gli stessi non fossero esaurienti, di adire le vie legali a tutela della collettività nonché dei propri iscritti”.

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